Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi in materia di reati colposi commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed ha affrontato, in particolare, il tema della conoscenza, o conoscibilità, da parte del datore di lavoro, di prassi elusive delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza diffuse all’interno del singolo stabilimento.
I giudici di legittimità, chiamati a decidere sul ricorso proposto dall’imputato e dall’ente avverso la sentenza di condanna per il delitto di omicidio colposo commesso in violazione delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, e per il conseguente illecito amministrativo dipendente da reato (art. 25 septies, D.Lgs 231/2001), hanno aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «non può essere ascritta al datore di lavoro la responsabilità di un evento lesivo o letale per culpa in vigilando qualora non venga raggiunta la certezza della conoscenza o della conoscibilità, da parte sua, di prassi incaute, neppure sul piano inferenziale (ossia sulla base di una finalizzazione di tali prassi a una maggiore produttività), dalle quali sia scaturito l’evento».
Facendo applicazione del principio di diritto sopraenunciato, nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso rilevando che, nella sentenza impugnata, «non è stata adeguatamente argomentata la prova dell’esistenza di una prassi in tal senso; ma, quand’anche tale prova fosse emersa in giudizio, sarebbe stato comunque necessario accertare ulteriormente – quanto meno in via logica, e non certo sulla sola base dell’astratta posizione di garanzia – che il datore di lavoro fosse, o dovesse necessariamente essere, a conoscenza della prassi incauta».