Con la sentenza che può leggersi in allegato la quinta Sezione ha affermato che, qualora sia intervenuta una sentenza di condanna in primo grado ed il giudice di appello abbia poi pronunciato nei confronti dell’imputato sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale, la confisca facoltativa diretta del profitto del reato ex art. 240 co. 1 c.p. inizialmente disposta non possa più essere mantenuta in vita.
Così facendo, il Giudice di legittimità ha ritenuto che non siano estendibili alla confisca facoltativa del profitto di cui all’art. 240 co. 1 c.p. i principi elaborati dalle Sezioni Unite della Corte in relazione alla confisca obbligatoria del prezzo del reato ai sensi dell’art. 240 co. 2 n. 1 c.p. e del prezzo e profitto ai sensi dell’art. 322 ter c.p.
In conclusione, la Corte ha deciso per l’annullamento della misura ablatoria e per la conseguente restituzione al ricorrente dei beni che ne erano oggetto.