Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle questioni di diritto intertemporale sottese alla recente riforma che ha interessato il delitto di abuso d’ufficio. L’art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come noto, ha modificato l’art. 323 c.p. sostituendo le parole «di norme di legge o di regolamento» con quelle «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». Secondo i Giudici di legittimità, per effetto della nuova formulazione della fattispecie, che ne ha ristretto notevolmente l’ambito di operatività, «non può seriamente dubitarsi che si realizzi una parziale abolitio criminis in relazione a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, che non siano più riconducibili alla nuova versione dell’art. 323 c.p., siccome realizzati mediante violazione di norme regolamentari o norme di legge generali e astratte, dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità. Con il lineare corollario – si legge nella parte motiva della sentenza – per cui all’abolizione del reato, ai sensi dell’art. 2, comma 2 c.p., consegue nei processi in corso il proscioglimento dell’imputato, con la formula “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”».