Si segnala l’avvenuta pubblicazione sul sito dell’Unità di Informazione Finanziaria del documento emanato in data 10 novembre 2020 contenente, in relazione all’operatività connessa con illeciti fiscali, quattro schemi di anomalia, così come individuati dall’Unità di informazione finanziaria (UIF) di Banca d’Italia – in collaborazione con la Guardia di Finanza e con l’Agenzia delle Entrate – tenendo in considerazione l’attività di segnalazione di operazioni sospette da parte del settore privato.

L’elaborazione svolta parte dalla constatazione della rilevante dimensione del fenomeno dell’evasione fiscale in Italia e dalla consapevolezza che l’evasione e i reati tributari in generale risultano tra i reati presupposto ricorrenti più frequentemente in relazione all’attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Secondo la UIF, infatti, «Evasione fiscale e riciclaggio sono fenomeni strettamente collegati. L’analisi finanziaria conferma la versatilità degli illeciti tributari, inseriti spesso in un contesto criminale più ampio, messo in atto per celare l’origine illecita delle risorse».

I nuovi indicatori, emanati ai sensi dell’art. 6, co. 7, lett. B) d.lgs. 231/2007, in relazione a comportamenti anomali sul piano economico e finanziario con riferimento a possibili attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, costituiscono un aggiornamento ed un ampliamento di quelli già adottati nel 2010 e nel 2012 dalla medesima Autorità e hanno ad oggetto l’operatività connessa ad illeciti fiscali al fine di agevolare, per tutti i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio all’individuazione e alla segnalazione di operazioni sospette, la valutazione delle operazioni anomale nel contesto fiscale.

Gli schemi di anomalia sono i seguenti:

  1. Utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti;
  2. Frodi sull’IVA intracomunitaria;
  3. Frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale;
  4. Cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

Nel citato documento, la UIF ha altresì evidenziato come, ai fini della corretta segnalazione di un’operazione sospetta, non sia necessario che ricorrano tutti gli elementi soggettivi e oggettivi previsti negli schemi così come, del resto, la ricorrenza di un solo di essi non rappresenta ragione sufficiente per procedere alla segnalazione stessa. I destinatari della normativa di cui al d.lgs. 231/2007 dovranno compiere, dunque, una valutazione del caso concreto, sulla base delle informazioni disponibili, al fine di decidere se effettuare o meno la segnalazione.