Segnaliamo l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto n. 169/2020 del Ministero dell’economia e delle finanze recante il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”.

Tra le modifiche più interessanti rispetto a quanto finora previsto all’interno del decreto ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, emerge la differenziazione tra:

  1. requisiti: caratterizzati, come già nella normativa vigente, da elementi di oggettività e di tassatività;
  2. criteri: connotati da un margine di discrezionalità più ampio e volti a cogliere in modo sostanziale la qualità degli esponenti, in particolar modo riguardo la correttezza del loro operato (criterio che si aggiunge ai requisiti di onorabilità) e competenza (criterio che si aggiunge ai requisiti di professionalità).

Inoltre, sono stati introdotti nuovi profili di valutazione in merito all’indipendenza di giudizio, all’adeguata composizione collettiva degli organi, alla disponibilità di tempo e, limitatamente alle sole banche di maggiori dimensioni, ai limiti al cumulo degli incarichi.

Il nuovo decreto tende così a rafforzare gli standard di idoneità degli esponenti attraverso due strade:

  • elevando i requisiti già previsti dalla regolamentazione vigente;
  • introducendo ulteriori profili, di modo da rendere la normativa più stringente e maggiormente adatta alla valutazione di situazioni che, per loro natura, necessitano un apprezzamento caso per caso e non sono adatte a valutazioni automatiche.

Tali requisiti e criteri previsti all’interno della nuova disciplina devono essere sempre valutati in base alla dimensione e alla complessiva operatività dell’ente di riferimento. Inoltre, i singoli enti sono liberi di prevedere all’interno dei loro statuti requisiti, criteri e limiti al cumulo degli incarichi più restrittivi rispetto a quelli stabiliti all’interno del decreto.

Pare in questo modo stabilirsi un adeguamento della disciplina italiana in linea con i più elevanti standard europei del settore.

Il decreto, che entrerà in vigore a partire dal 30 dicembre 2020, prevede esplicitamente che le relative disposizioni debbano applicarsi alle nomine successive alla sua entrata in vigore.