L’ordinanza in allegato segna una nuova tappa nella dibattuta questione inerente la possibilità di applicare anche all’ente l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, ex art. 168 bis c.p.p.
Due i precedenti: una prima pronuncia con la quale, nel 2017, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, riconosciuta all’istituto della probation natura prevalentemente sostanziale, ne aveva negato l’applicabilità all’ente e, più recentemente, l’ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti di una società, indagata per l’ipotesi di cui all’art. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001.
Con l’ordinanza depositata il 10 dicembre 2020, aderendo alla soluzione più restrittiva, il Gip di Bologna ha dichiarato inammissibile l’istanza di applicazione dell’istituto della sospensione del processo con messa alla prova presentata nell’interesse di una società chiamata a rispondere dell’illecito amministrativo dipendente dai reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 139 quater c.p.) e truffa ai danni dello stato (art. 640, co. 2, c.p.).
Secondo il Giudice bolognese, «la disciplina della sospensione del processo con messa alla prova non è applicabile alle persone giuridiche chiamate a rispondere ai sensi della 231/2001 in quanto non compatibile nei suoi aspetti sostanziali (oltre che, in misura minore, processuali), posto che non ne condividono la eadem ratio». Per il giudicante, infatti, «l’istituto previsto dall’art. 168bis c.p. è modellato sulla figura dell’imputato persona fisica, in ottica special-preventiva, riparativa, conciliativa, ma soprattutto rieducativa». Tale affermazione troverebbe riscontro in numerosi riferimenti normativi, quali:
- il giudizio prognostico sull’astensione dalla commissione di nuovi reati in futuro (art. 464 quater, co.3, c.p.p.);
- il «coinvolgimento dell’imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale» (ancora art. 464 quater, co.3, c.p.p.);
- l’affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che preveda attività di volontariato di rilievo sociale (art. 168 bisp.).
Secondo il Giudicante, infine, il lavoro di pubblica utilità, nell’ambito della messa alla prova dell’ente, verrebbe snaturato dalla sua funzione: non costituirebbe più un elemento essenziale nel percorso di risocializzazione dell’imputato, ma unicamente un costo per la persona giuridica.
In conclusione, il Tribunale di Bologna ritiene che l’estensione della probation agli enti rischierebbe di «introdurre per via giurisprudenziale un nuovo istituto, del quale [in assenza di specifico dettato normativo] lo stesso Giudice sarebbe chiamato a declinare i presupposti sostanziali e processuali».