Il 25 dicembre 2020 è entrata in vigore la L. 176/20 di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto Ristori) nella quale sono stati anche incorporati i contenuti dei successivi Decreti Legge (D.L. 149/20 – D.L. 154/20 e D.L. 157/20), contestualmente abrogati.
Per quanto di interesse in questa sede, si segnalano gli articoli da 23 a 30 riguardanti lo svolgimento dell’attività giurisdizionale. In particolare, emerge la trasfusione all’interno degli artt. 23 bis e 23 ter D.L. n. 137/2020 delle previsioni precedentemente contenute negli artt. 23 e 24 D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. decreto Ristori-bis), riguardanti la celebrazione e la decisione dei giudizi di appello, la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali e dei termini dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati.
Si segnala inoltre la conferma, almeno fino al 31 gennaio 2021, delle misure relative allo svolgimento di attività investigative da remoto e all’effettuazione da remoto delle udienze con persone detenute (ove possibile), della celebrazione delle attività di udienza, della trattazione dei ricorsi in Cassazione nonché delle deliberazioni collegiali. Sempre fino al 31 gennaio 2021 è stata prorogata la disciplina su licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà (art. 28), permessi premio (art. 29) e detenzione domiciliare (art. 30).
Infine, sono rimaste intatte le previsioni (art. 24) in merito al deposito telematico degli atti nel processo penale tramite, a seconda dei casi, l’utilizzo del portale del processo penale telematico ovvero mediante PEC. Tra le novità introdotte in sede di conversione, si segnala l’esplicita previsione della possibilità di procedere fino al 31 gennaio 2021 al deposito telematico di atti di impugnazione nel processo penale.
Di seguito il link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/24/20G00197/sg