Con la sentenza in allegato la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla seguente questione: se e a quali condizioni il delitto di atti persecutori previsto dall’art. 612–bis c.p. possa trovare applicazione alle pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. mobbing).
La Corte, per prima cosa, ha individuato il tratto saliente del fenomeno nell’intendimento persecutorio che deve caratterizzare gli atti vessatori unificandoli in una condotta unitaria: perché ricorra un’ipotesi di mobbing – si legge in motivazione – «non è sufficiente l’accertata esistenza di plurime condotte datoriali illegittime, ma è necessario (…) che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione» (di cui, beninteso, andrà fornita prova concreta).
I Giudici di legittimità hanno quindi affrontato la questione della rilevanza penale del mobbing richiamandosi a quel diffuso indirizzo interpretativo che riconduce il fenomeno nell’alveo del reato di maltrattamenti in famiglia, con cui il mobbing condivide l’abituale serialità delle condotte pretestuose, la sistematicità e corrispondente strumentalità delle stesse in relazione all’effetto pregiudizievole voluto (in capo al soggetto bersaglio) e l’intenzionalità del contegno attuato che cementa e travalica i singoli episodi offensivi
In quest’ottica, tutta incentrata sulla tutela dell’integrità psico-fisica del dipendente esposto ai ripetuti atteggiamenti ostili e mortificanti assunti nei suoi confronti nel contesto lavorativo, la Cassazione ha finito per ritenere pienamente legittima la contestazione del reato di atti persecutori, a condizione che le vessazioni producano nella vittima uno stato di prostrazione psicologica che si manifesti in una delle tre forme previste dall’art. 612–bis c.p. ossia, in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, in un fondato timore per l’incolumità propria o di un proprio caro ovvero, ancora, nell’alterazione delle proprie abitudini di vita).