Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione ha affermato come, in caso di contestazione di reati tributari consumati mediante operazioni economiche fittizie attraverso il ricorso a società c.d. cartiere, prive cioè di effettiva operatività e costituite al solo scopo di emettere fatture che altri soggetti utilizzano, per provare il ruolo dell’amministratore di fatto va appurato chi ha tratto beneficio dalla società schermo, non potendo sussistere concrete attività gestorie.

In altre parole, la suprema Corte ha fatto proprio un consolidato orientamento secondo cui, in tema di reati tributari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società schermo si traduce in quella del ruolo di dominus e ideatore del sistema fraudolento poiché «non è ipotizzabile l’accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico (quali quelli attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale) all’interno di un ente esistente solo da un punto di vista giuridico». Così facendo, la seconda Sezione ha ritenuto che in una società priva di concreta attività, l’amministratore di fatto è una qualifica attribuibile solo a chi ha beneficiato delle operazioni effettuate dall’ente schermo.