È in vigore dal 24 settembre 2020, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 224, la Legge n. 113/2020 recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”.

Tale intervento legislativo si pone nell’ottica di individuare misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, che ormai con frequenza costante mettono a serio pregiudizio l’incolumità fisica e professionale della menzionata categoria”.

Dal punto di vista del diritto penale, l’art. 4 della Legge va a modificare la rubrica dell’art. 583-quater c.p. come segue:  “Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio- sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali”. Inoltre, alla disposizione codicistica è aggiunto un ulteriore comma che dispone l’applicazione delle pene di cui al co. 1 – reclusione da quattro a dieci anni per lesioni gravi, e da otto a sedici anni per lesioni gravissime – nel caso in cui le lesioni gravi o gravissime avvengano nei confronti di “personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio”.

Ai sensi dell’art. 5 della riforma è introdotta una circostanza aggravante comune al n. 11-octies) dell’art. 61 c.p., che dispone un aggravio di pena nel caso in cui il soggetto agente abbia agito ”nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività“.

Infine, l’articolo 6 della Legge prevede la procedibilità d’ufficio per i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni personali dolose (art. 582 c.p.), nel caso in cui ricorrano le condizioni per l’applicazione della citata aggravante di cui all’art. 61, n. 11-octies) c.p.