È in vigore dal 1° settembre 2020, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante “Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”, unitamente alle disposizioni riformate dal d.lgs. n. 216 del 2017. Le nuove disposizioni si applicheranno alle iscrizioni di reato successive al 31 agosto 2020 mentre per le indagini in corso restano valide le regole attualmente in vigore.
In estrema sintesi, la riforma prevede che:
- è consentito il ricorso ai risultati delle intercettazioni effettuate per mezzo del captatore anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che si tratti di:
- reati contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali e da incaricati di un pubblico servizio puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni;
- gravi delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale (tra cui figurano reati associativi di tipo mafioso o con finalità terroristiche);
- spetterà al pubblico ministero – e non più alla polizia giudiziaria – determinare e scegliere cosa è rilevante per le indagini e cosa non lo è;
- tutti gli atti relativi al materiale intercettato dovranno essere depositati in via telematica, in un deposito digitale creato ad hoc presso la Procura della Repubblica;
- gli avvocati difensori potranno prendere visione dei fascicoli, ascoltare le conversazioni, estrarre copia ed eseguire trasposizioni del materiale intercettato su altri supporti senza i limiti previsti dalla legge Orlando.