Si segnala la pronuncia – che può leggersi in allegato – con la quale, in tema di confisca del profitto dei reati tributari, la Corte di cassazione ha offerto la propria interpretazione del disposto di cui all’art. 12 bis, comma 2, d. lgs. 74/2000, secondo cui «La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta».

Ad avviso del Supremo Collegio, tale disposizione «deve essere intesa nel senso che la confisca – così come il sequestro preventivo ad essa preordinato – può essere adottata anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l’evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito». In particolare, la Corte ha rilevato che «la locuzione ‘non opera’ non significa affatto che la confisca, a fronte dell’accordo rateale intervenuto, non possa essere adottata ma che la stessa non divenga, più semplicemente, efficace con riguardo alla parte “coperta” da tale impegno salvo ad essere ‘disposta’, come recita il comma 2 dell’art. 12-bis cit., allorquando l’impegno non venga rispettato e il versamento ‘promesso’ non si verifichi». Secondo la Corte, dunque, la norma va intesa nel senso che «per la parte coperta da tale impegno, la confisca può comunque essere adottata nonostante l’accordo rateale intervenuto, ma non è eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi dei mancato pagamento del debito, da cui, a contrario, la conclusione che, qualora il pagamento sia avvenuto, non è possibile disporre la confisca».

Conclusivamente i Giudici di legittimità hanno precisato che «l’integrale pagamento del debito tributario conduce alla non operatività della confisca, in virtù della necessità di evitare la sostanziale duplicazione dello stesso, (e, correlativamente, alla obliterazione dei sequestro imposto a tal fine)».