Con sentenza n. 23027 del 29 luglio, la Terza sezione penale della Corte di cassazione ha chiarito, in tema di reati tributari, che il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato, in cui si perfeziona la condotta decettiva del contribuente e si realizza il mancato versamento, per effetto della compensazione dei debiti verso l’Erario con crediti in realtà non spettanti secondo la normativa. Ne consegue che a nulla rileva la mancata registrazione dell’operazione nel cd. cassetto fiscale, documento che ha valenza ricognitiva del rapporto obbligatorio inter partes, ma privo di effetti costitutivi o modificativi.

Il Giudice di legittimità ha dunque ritenuto non rilevante l’eventuale mancato computo della compensazione da parte dello Stato e il conseguente non aggiornamento del cassetto fiscale. Difatti, tali operazioni sono in ogni caso successive alla presentazione del modello che, nell’interpretazione della Corte, rappresenta l’«unico fatto direttamente incidente sulla consistenza del rapporto obbligatorio tra Amministrazione e contribuente».