Con l’ordinanza n. 50696 la Seconda Sezione della Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite la decisione sulle seguenti questioni di diritto riguardanti i rapporti tra i delitti di estorsione (art. 629 c.p.) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392, 393 c.p.):

  • «se i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione siano differenziabili sotto il profilo dell’elemento materiale ovvero dell’elemento psicologico; in caso si ritenga che l’elemento che li differenzia debba essere rinvenuto in quello psicologico, se sia sufficiente accertare, ai fini della sussumibilità nell’uno o nell’altro reato, che la condotta sia caratterizzata da una particolare violenza o minaccia, ovvero se occorra accertare quale sia lo scopo perseguito dall’agente»;
  • «se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, debba essere qualificato come reato comune o di “mano propria” e, quindi, se e in che termini sia ammissibile il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile».

Con l’informazione provvisoria n. 10, resa pubblica all’esito dell’udienza del 16 luglio 2020, le Sezioni unite hanno anticipato di aver adottato le seguenti soluzioni:

  • «il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie»;
  • «il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio; il concorso del terzo è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità».