Il Tribunale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 589 co. 2 c.p. nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena nel caso in cui «l’evento non sia esclusivamente conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole».

Il Giudice ha infatti ritenuto una ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 della Costituzione, con riferimento all’art. 589 bis c.p., in tema di omicidio colposo con violazione delle norme sulla strada, che prevede al comma 7 una diminuzione di pena fino alla metà qualora l’evento non sia «esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole». Si legge nell’ordinanza, infatti, che le due disposizioni incriminano «condotte caratterizzate da colpa specifica: nel primo caso la colpa consiste nella violazione della normativa posta a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e, di conseguenza, dei lavoratori; nel secondo, nella violazione della normativa tesa a tutelare la sicurezza degli utenti delle strade. In ambedue i casi il bene oggetto di tutela è l’integrità fisica delle persone».

Il Tribunale di Treviso ha dunque rimesso gli atti alla Corte costituzionale per la mancanza nella previsione dell’art. 589 comma 2 c.p. di «una norma che, come avviene nell’art. 589-bis del codice penale, sminuisca la responsabilità di chi ha violato per colpa una disposizione nel caso in cui la condotta della vittima del reato sia stata tale da contribuire alla causazione dell’occorso».