È in vigore dal 17 luglio 2020, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 (s.o. n. 24/L), il decreto legge n. 76/2020 (c.d. «Decreto Semplificazione»)
Si tratta – secondo quanto riportato nel comunicato stampa diffuso il 7 luglio 2020 subito dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri – di «un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde e “all’attività di impresa”. Quattro, in particolare, i settori di intervento: 1) semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia, 2) semplificazioni procedimentali e responsabilità, 3) misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale, 4) semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.
Sul versante della responsabilità penale, il decreto semplificazioni (art. 23) apporta una rilevante modifica alla disciplina del delitto di abuso d’ufficio previsto dall’art. 323 c.p.: nel testo della norma le parole violazione «di norme di legge e di regolamento» sono sostituite dalle parole violazione «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». La fattispecie per il resto rimane invariata.
L’operazione di restyling normativo, con il dichiarato obiettivo di assicurare maggiore certezza all’operato dei Pubblici Agenti, si risolve quindi nell’eliminazione delle norme di regolamento, tra le fonti capaci di dare luogo all’abuso d’ufficio, e nella contestuale individuazione delle sole leggi – o degli atti equiparati alla legge – che disciplinano espressamente la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio senza lasciare margini di discrezionalità.