Si segnala l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (c.d. “Direttiva PIF”).
Il provvedimento prevede all’art. 1 alcune modifiche al codice penale:
- aumenti di pena per i reati di peculato (art. 316 c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), «quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea ed il danno o il profitto siano superiori a 100.000,00 euro»;
- l’estensione dell’applicabilità delle disposizioni di cui ai reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) anche ai soggetti «che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione».
Inoltre, all’art. 5 vengono previste importanti novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01:
- l’inclusione tra i reati presupposto puniti dall’art. 24 dei delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), anche in danno dell’Unione europea, e di frode in agricoltura (art. 2 legge 898/1986);
- l’inclusione tra i reati presupposto puniti dall’art. 25, dei delitti di peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui (artt. 314 e 316 c.p.) e abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), circoscritto ai soli casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea;
- l’introduzione, tra i reati presupposto puniti dall’art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, dei reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (artt. 4, 5 e 10-quater d.lgs. 74/2000), se «commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro»;
- l’introduzione del nuovo art. 25-sexiesdecies d.lgs. 231/2001 avente ad oggetto i delitti di contrabbando (fattispecie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).