Con la sentenza che può leggersi in allegato, resa nell’ambito di un giudizio per il reato di omesso versamento di IVA ex art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, la Terza Sezione della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’istituto, tra i più dibattuti del diritto penale tributario, della causa di non punibilità prevista dall’art. 13, comma 1, d.lgs. 74/2000, per i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, e consistente nell’estinzione del debito tributario mediante integrale pagamento da effettuarsi, ad opera del contribuente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Il ricorrente lamentava la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità sul presupposto in base al quale, nel caso di specie, l’avvenuta compensazione del debito Iva con crediti d’imposta sarebbe stata tale da integrare, ad ogni effetto, la nozione di integrale pagamento dei debiti tributari, ex art. 13 d.lgs. n. 74/2000.
La Corte, disattendendo la doglianza avanzata dal ricorrente, ha affermato che «la compensazione (…) non [è] funzionale all’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 13 d.lgs. n. 74/2000» atteso che – come si legge in motivazione – «il dettato dell’art. 13 cit., che fa espresso riferimento al “pagamento”, in esso includendo anche ipotesi specifiche derivanti da istituti di natura conciliativa, non consente di includervi l’ipotesi della compensazione legale che, come noto, rientra, per espressa qualificazione del codice civile, tra i “modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento”, ovvero, in altri termini, diversi proprio dal pagamento».