La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento giurisprudenziale volto ad escludere l’applicabilità del reato di cui all’art. 646 c.p. alla condotta del promittente venditore che non restituisca la somma ricevuta a titolo di acconto sul prezzo pattuito a seguito della risoluzione del contratto preliminare. Infatti, secondo la Corte «a seguito della dazione, la somma di denaro è entrata definitivamente a far parte del patrimonio dell’“accipiens” senza alcun vincolo di impiego, con la conseguenza che nel caso in cui il contratto venga meno tra le parti matura solo un obbligo di restituzione che, ove non adempiuto, integra esclusivamente un inadempimento di natura civilistica».

Secondo il Giudice di legittimità questo principio va applicato sia all’acconto sia alla caparra, non distinguibili sul piano del diritto penale in quanto caratterizzate entrambe da un impiego non vincolato.