Con la sentenza in allegato, la Terza Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della responsabilità del nuovo amministratore di una società di capitali che subentri al posto del precedente amministratore dopo la presentazione della dichiarazione di imposta ma prima della scadenza del versamento.

In particolare, il Giudice di legittimità ha evidenziato come in questo caso l’amministratore subentrante «sarà responsabile dell’omesso versamento delle somme dovute sulla base della stessa dichiarazione, qualora non abbia compiuto un previo controllo contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, esponendosi in questo modo volontariamente a tutte le conseguenze connesse ad eventuali pregresse inadempienze». La Suprema Corte ha così sottolineato la necessità di evitare l’aggiramento dell’obbligo fiscale tramite l’avvicendamento nella gestione dell’ente fatto ad hoc per far sì che del mancato versamento non sia responsabile né il precedente né il nuovo amministratore. In tal senso, secondo la Terza Sezione «colui il quale subentri a terzi nella carica di amministratore di una società ha la possibilità di verificare quali debiti tributari gravino sulla stessa e la liquidità disponibile, acquisendo consapevolezza in ordine alla possibilità per l’impresa di soddisfare o meno tali obbligazioni. Si avrà de facto l’accettazione del rischio di un evento specifico (rectius il mancato pagamento delle imposte), non direttamente voluto ma rappresentato (dolo eventuale), e non già di una situazione pericolosa in cui l’evento potrebbe essere il possibile risultato della condotta, nella previsione che esso non si verificherà (colpa grave)».

Ulteriore motivo di interesse della presente pronuncia risiede nell’analisi compiuta dalla Corte in merito alla configurabilità dell’esimente di cui all’art. 45 c.p., che prevede che non sia punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore, all’imputato che, accusato di aver commesso un reato tributario, invochi una situazione di crisi economica come causa dell’inadempimento dell’obbligazione fiscale.

A tal proposito, la Corte, dopo aver preliminarmente evidenziato i casi in cui ciò non possa avvenire, ovvero quando vi sia un margine di scelta oppure ricorra una mera mancanza di liquidità che sia meramente il frutto di una scelta del reo volta a fronteggiare una crisi economica, ha affermato che l’inadempimento agli obblighi tributari penalmente rilevanti possa essere ricondotto nell’ambito dell’45 c.p. solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore il quale non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause imprevedibili, non dipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. Decisivo a tal fine risulta l’onere in capo all’imputato di dimostrare sia la non imputabilità a lui medesimo della crisi economica, sia l’impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità, tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto.