Il 28 maggio 2020 la Commissione Giustizia presso la Camera dei Deputati ha dato inizio, in sede referente, all’esame del disegno di legge governativo C. 2427, recante «Nuove norme in materia di reati agroalimentari», presentato alla Camera lo scorso 6 marzo 2020. L’ ambito d’intervento del disegno di legge attiene principalmente a tre argomenti:

  • riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare, in modo da garantire l’effettiva tutela dei beni giuridici di riferimento,
  • rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, con la finalità di offrire risposte concrete e differenziate in ragione dell’effettivo grado di offensività delle condotte;
  • sistemazione organica, per l’intero settore dei reati in materia alimentare, della responsabilità delle persone giuridiche.

Tra gli aspetti più rilevanti della riforma proposta vi è, senza dubbio, l’estensione della responsabilità amministrativa dipendente da reato di cui al D. lgs n. 231/2001, a tutte le imprese, anche di minori dimensioni, costituite in forma societaria e operanti nel comparto alimentare.

Il disegno di legge, in chiave di prevenzione generale, mira ad estendere la responsabilità penale personale dell’autore dell’illecito agroalimentare anche alla società, laddove il reato sia stato commesso da un soggetto che riveste una carica apicale o subordinata nell’azienda, nell’esclusivo interesse o a vantaggio della stessa, eludendo fraudolentemente gli strumenti e i presidi di controllo aziendali attuati nella filiera produttiva.

In quest’ottica, il progetto di riforma prevede l’inclusione nell’elenco degli illeciti amministrativi dipendenti da reato di due nuove fattispecie:

  • l’art. 25-bis2, rubricato «frodi in commercio di prodotti alimentari», nel cui catalogo rientrano, quali reati presupposto, i delitti di cui agli artt. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine), 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517-quaterp. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari) e 517-quater1c.p. (nuova Agropirateria);
  • l’art. 25-bis3, rubricato «delitti contro la salute pubblica», nel cui catalogo sono ricomprese, quali reati presupposto, le fattispecie di cui agli artt. 439 c.p. (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 439-bis p. (Contaminazione o corruzione di acque o di alimenti), 440 c.p. (Produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti), 440-bis c.p., 444 c.p. (Informazioni commerciali ingannevoli e pericolose), 445-bis c.p. (Disastro sanitario), 452 c.p. (Delitti colposi contro la salute pubblica).

Accanto all’introduzione degli illeciti agroalimentari tra i reati presupposto della responsabilità dell’Ente, in ottica special preventiva, il disegno di legge prevede altresì, nel testo del nuovo art. art. 6-bis del d.lgs. 231/2001, rubricato «Modelli di organizzazione dell’ente qualificato come impresa alimentare», la tassativa indicazione dei requisiti essenziali che dovrà avere il Modello di prevenzione del rischio-reato delle Imprese del settore, affinché questo possa qualificarsi «idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa delle imprese alimentari costituite in forma societaria».