Le Sezioni Unite della Cassazione hanno preso posizione sul concetto di «atti di concorrenza» all’interno del delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all’art. 513-bis c.p., risolvendo un contrasto interpretativo che ha diviso la giurisprudenza di legittimità per lungo tempo.

L’intervento nomofilattico era stato sollecitato dalla Terza Sezione della Corte che, a fronte della difficoltà di ricomporre il contrasto giurisprudenziale in materia, aveva posto alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, sia necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali o, invece, sia sufficiente il compimento di atti di violenza o minaccia in relazione ai quali la limitazione della concorrenza sia  solo la mira teleologica dell’agente.

Le Sezioni Unite, rifuggendo da entrambe le possibili soluzioni interpretative avanzate dal giudice rimettente, hanno prospettato una «terza via» affermando il  principio di diritto in base al quale: «ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513-bis c.p. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e siano idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente».