La Terza Sezione della Corte di Cassazione si è espressa riguardo ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74/2000) e di emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. n. 74/2000).
In particolare, la Corte ha evidenziato come la differenza tra le due fattispecie non sia data dalla natura, oggettiva o soggettiva, dell’operazione compiuta ma dal modo in cui essa venga documentata. Dopo aver evidenziato l’importanza della fattura nel sistema di applicazione dell’IVA e la particolare efficacia probatoria che la fattura ricopre all’interno della disciplina tributaria, il Giudice di legittimità ha sottolineato come la dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, avente ad oggetto proprio la fattura, sia caratterizzata da maggiore gravità rispetto a quella di cui all’art. 3, considerata la maggiore capacità decettiva delle falsità in questo modo commesse. Su questa base, la Corte ha ribadito il rapporto di specialità reciproca esistente tra le due fattispecie «in quanto, “accanto ad un nucleo comune costituito dalla presentazione di una dichiarazione infedele, il primo presuppone l’utilizzazione di fatture o documenti analoghi relativi ad operazioni inesistenti, mentre il secondo, una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie nonché l’impiego di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e il raggiungimento della soglia di punibilità”».
Inoltre, l’analisi della Terza Sezione si è soffermata sul concetto di operazioni soggettivamente inesistenti affermando che tale fattispecie sussista sia nel caso, più frequente nella prassi, in cui il soggetto emittente la fattura sia diverso da quello che ha reso la prestazione, sia nel caso in cui invece è il soggetto che ha ricevuto la fattura ad essere diverso da quello che ha in realtà beneficiato della prestazione.
In terzo luogo, la Suprema Corte ha stabilito come, in caso di consapevolezza da parte del contribuente di partecipare ad un sistema fraudolento volto all’evasione fiscale, i costi e le spese riconducibili ai fatti, atti o attività qualificabili come reati siano indeducibili. Al contrario, la mancanza di tale consapevolezza comporterebbe la deducibilità di tali costi e spese.