Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ad una vicenda in cui l’amministratore unico di una società e la società stessa erano stati rispettivamente condannati per lesioni colpose (art. 590 c.p.) e per il conseguente illecito amministrativo (art. 25 septies, d. lgs. 231/2001), per aver cagionato – con comportamento omissivo – un trauma ad una mano con ferite ed ustioni in capo ad un dipendente.
Dopo aver dichiarato estinto il reato contestato all’imputato per intervenuta prescrizione, la Corte ha confermato la condanna nei confronti dell’ente ribadendo il principio di diritto in base al quale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 231 del 2001, «in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato».
Con specifico riferimento all’affermazione di responsabilità in capo all’ente la Corte ha offerto importanti indicazioni in merito alla definizione del concetto di vantaggio che, tra gli altri, ne costituisce un indefettibile presupposto. A tale proposito i Giudici di legittimità hanno ricordato che «in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio di cui all’art. 5, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione».
In virtù di tale principio, la Corte ha finito per confermare la responsabilità amministrativa in capo all’ente ravvisando il vantaggio da questi conseguito, oltreché nel fatto di avere risparmiato sui costi necessari per l’acquisto di dispositivi protezione individuale, anche nel non aver curato in maniera adeguata la formazione dei lavoratori dipendenti e, in ultima istanza, nell’avere imposto ritmi di lavoro incompatibili con la messa in sicurezza dei macchinari così da conseguire, a scapito della sicurezza dei lavoratori, un aumento della produttività.