Come anticipato nella newsletter di febbraio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sul tema della confisca urbanistica e dell’operatività di tale misura in ipotesi di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione con la sentenza n. 13539, le cui motivazioni sono state depositate lo scorso 30 aprile 2020.
Ricordiamo come la Terza Sezione della Suprema Corte avesse rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se, in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di rinvio della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo 28 giugno 2018 G.I.E.M. srl e altri c. Italia». Nell’ordinanza di rimessione, la Terza Sezione aveva richiamato l’orientamento di legittimità, divenuto sempre più consolidato a seguito della nota sentenza della Corte di Strasburgo G.I.E.M. s.r.l. c. Italia, secondo cui è ammissibile l’applicazione della confisca anche in presenza di una causa estintiva del reato purché nei gradi di giudizio sia stata accertata, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, la sussistenza del reato sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo.
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente chiarito come alcune “statuizioni” della sentenza (come quelle relative alla confisca) possano rimanere «immuni rispetto all’effetto caducante esercitato dalla prescrizione» solo sulla base di una disposizione normativa e hanno individuato tale previsione normativa nell’art. 578 bis c.p.p., applicabile secondo i Giudici anche alla fattispecie della confisca lottizzatoria.
Le Sezioni Unite hanno poi evidenziato come il potere di decidere sulle “statuizioni” relative alla confisca, riconosciuto al giudice dell’impugnazione che abbia dichiarato la prescrizione, non possa essere riconosciuto al giudice di primo grado nel caso in cui tale giudizio si sia concluso con una sentenza di proscioglimento senza un previo accertamento del fatto storico di reato, non essendo ammissibile che il processo prosegua solo ai fini di assumere le determinazioni sulla confisca.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno quindi affermato i seguenti principi di diritto:
- «la confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato, purché la sussistenza della lottizzazione abusiva sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell’art. 129, comma 1, c.p.p. proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento»;
- «in caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il Giudice d’Appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001».