Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione ha affermato principio di diritto secondo cui «integra il delitto di appropriazione indebita la sottrazione definitiva di “file” o “dati informatici” attuata mediante duplicazione e successiva cancellazione da un personal computer aziendale, affidato all’agente per motivi di lavoro e restituito “formattato”, in quanto tali “dati informatici” – per struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità – sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale». A tale ultimo proposito, in particolare, contrastando l’orientamento sino ad oggi maggioritario – secondo cui, difettando dei caratteri di fisicità, i dati informatico non sarebbero qualificabili come «cosa mobile» – la Corte ha osservato che «il file, pur non potendo essere materialmente percepito dal punto di vista sensoriale, possiede una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono, come dimostrano l’esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici in cui i files possono essere conservati e elaborati».
Avuto riguardo, invece, alla configurabilità della condotta appropriativa di dati informatici, a giudizio della Corte occorre considerare «la capacità del file di essere trasferito da un supporto informatico ad un altro, mantenendo le proprie caratteristiche strutturali, così come la possibilità che lo stesso dato viaggi attraverso la rete Internet per essere inviato da un sistema o dispositivo ad un altro sistema, a distanze rilevanti, oppure per essere “custodito” in ambienti “virtuali” (corrispondenti a luoghi fisici in cui gli elaboratori conservano e trattano i dati informatici); caratteristiche che confermano il presupposto logico della possibilità del dato informatico di formare oggetto di condotte di sottrazione e appropriazione».