È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 94 dell’8 aprile 2020 – il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, cd. «Decreto liquidità», recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali».

Tra i numerosi settori di intervento il Decreto prevede anche misure relative allo svolgimento dell’attività giudiziaria. Per quanto qui di interesse, la norma di riferimento è contenuta nell’art. 36 («Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare») che proroga, al comma 1, quanto disposto all’interno dell’articolo 83 commi 1 e 2 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, fino all’11 maggio 2020. In particolare, è opportuno evidenziare le seguenti norme emergenti dal combinato disposto degli artt. 83 d.l. 18/20 e 36 d.l. 23/20:

i) il rinvio d’ufficio di tutte le udienze, civili e penali, a data successiva all’11 maggio 2020 (art. 36 co. 1 d.l. 23/20), salvo alcune eccezioni previste per i procedimenti connotati dal carattere dell’urgenza (art. 83 co. 3 d.l. 18/20);

ii) la sospensione di tutti i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali fino all’11 maggio 2020 (art. 36 co. 1 d.l. 23/20), salve le eccezioni per i procedimenti qualificabili come urgenti (art. 83 co. 3 d.l. 18/20);

iii) la sospensione del decorso del termine di prescrizione e dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere e delle altre misure cautelari personali (art. 83 co. 4 d.l. 18/20);

iv) l’esclusione dal rinvio d’ufficio e dalla sospensione dei termini, tra gli altri, dei procedimenti in cui i termini di cui all’art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020 (art. 36 co. 2 d.l. 23/20);

v) la celebrazione delle udienze non rinviabili a porte chiuse e, ove possibile, tramite video conferenza;

vi) la notificazione telematica di tutti gli atti relativi agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali (art. 83 commi 13, 14, 15 d.l. 18/20).

Un secondo gruppo di misure lascia ai capi degli uffici giudiziari la possibilità di adottare alcune ulteriori regole sia nella fase di generale sospensione delle udienze, il cui termine è ad oggi fissato all’11 maggio, sia per il periodo successivo attualmente fissato tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020. I capi degli uffici giudiziari potranno adottare alcune misure, elencate all’art. 83 co. 7 d.l. 18/20, che prevedano:

a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione di udienze a porte chiuse;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Allo stato, dunque, la gestione delle attività giudiziarie dal 12 maggio al 30 giugno sarà rimessa alle determinazioni dei singoli capi degli uffici giudiziari che «sentiti l’autorità sanitaria regionale […] e il Consiglio dell’ordine degli avvocati» adotteranno, ai sensi dell’art. 83 co. 6 d.l. 18/20, le misure che riterranno necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie provenienti dal Governo.

È utile, in ultima battuta, evidenziare come l’art. 5 del d.l. 23/20 abbia differito al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.