Con la sentenza che può leggersi in allegato la VI sezione penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in materia di responsabilità da reato degli enti collettivi, ha affermato il principio di diritto secondo cui «la persona giuridica risponde dell’illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, a prescindere dalla sua nazionalità e dal luogo ove essa abbia la sede legale, nonché dall’esistenza o meno, nello Stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia, anche con riguardo alla predisposizione ed all’efficace attuazione di modelli organizzativi e di gestione atti ad impedire la commissione di reati che siano fonte di responsabilità amministrativa per l’ente stesso».

A sostegno della propria decisione, i Giudici di legittimità rilevano, anzitutto, che l’art. 1 co. 2 d. lgs. 231/2001 non annovera tra i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione del decreto le società con sede estera dovendo, pertanto, essere esclusa già a livello normativo ogni «distinzione fra gli enti aventi sede in Italia e quelli aventi sede all’estero».

In secondo luogo, la Cassazione rammenta che la responsabilità amministrativa degli enti anche se «autonoma» sia pur sempre «derivata dal reato», con la necessaria conseguenza che anche la giurisdizione debba essere radicata in relazione al reato-presupposto.

In base a tali premesse, quindi, ai fini del radicamento della giurisdizione, a nulla rileva che le carenze organizzative o la predisposizione di modelli organizzativi e di controllo inadeguati siano avvenute all’estero. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, escludere per gli enti stranieri l’applicabilità delle regole e degli obblighi previsti dal decreto 231/2001, con il conseguente esonero dalla responsabilità amministrativa, «oltre a porsi in frontale contrasto con i rammentati principi di obbligatorietà e di territorialità della legge penale, comporterebbe un chiaro vulnus al principio di uguaglianza – realizzando una chiara ed ingiustificata disparità di trattamento fra la persona fisica straniera (pacificamente soggetta alla giurisdizione nazionale in caso di reato commesso in Italia) e la persona giuridica straniera (in caso di reato-presupposto commesso in Italia)» – con l’ulteriore effetto di provocare «un’indebita alterazione della libera concorrenza rispetto agli enti nazionali», consentendo alle società straniere di operare sul territorio nazionale con un risparmio dei costi relativi alla predisposizione, implementazione e costante aggiornamento dei sistemi e dei presidi di cui alla normativa del d.lgs. n 231/2001.