Con la sentenza n. 12455, depositata il 20 aprile 2020, la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto che il c.d. “prestanome”, investito solo formalmente dell’amministrazione della società, non può essere condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, sotto forma di sottrazione o di omessa tenuta delle scritture contabili, esclusivamente in ragione della carica ricoperta, ma occorre dimostrare anche la sussistenza del dolo specifico della citata fattispecie delittuosa.
Uniformandosi al consolidato orientamento di legittimità, la suprema Corte, ha ricordato, infatti, che «la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale sotto forma di occultamento delle scritture contabili, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, n. 2 legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, che, invece, integra un’ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi».