È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 70 del 17 marzo 2020 – il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. «Cura Italia», recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».
Tra i numerosi settori di intervento il Decreto prevede anche misure relative allo svolgimento dell’attività giudiziaria. Per quanto qui di interesse, la norma di riferimento è contenuta nell’art. 83 («Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare»), che, per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020, prevede tra l’altro:
i) il rinvio d’ufficio di tutte le udienze, civili e penali, a data successiva al 15 aprile 2020 (comma 1), salvo alcune eccezioni previste per i procedimenti connotati dal carattere dell’urgenza (comma 3);
ii) la sospensione di tutti i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (comma 2), salve le eccezioni per i procedimenti qualificabili come urgenti (comma 3);
iii) la sospensione del decorso del termine di prescrizione e dei termini di custodia cautelare (comma 4);
iv) la celebrazione delle udienze non rinviabili a porte chiuse e, ove possibile, tramite video conferenza;
v) la notificazione telematica di tutti gli atti relativi agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali (commi 13, 14, 15).
Nel medesimo periodo, potranno essere adottate delle linee guida che prevedono:
a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione di udienze a porte chiuse;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
L’adozione delle linee guida, secondo quanto già era stato previsto dal d.l. 11/20 dell’8 marzo u.s., riguarderà anche l’attività giudiziaria e l’organizzazione degli uffici nel periodo successivo al 15 aprile 2020.