I provvedimenti emanati dal Governo, volti al contenimento della diffusione del coronavirus (COVID-19)1, hanno introdotto un complesso regole la cui violazione implica, tra l’altro, delle conseguenze di natura penale.
In particolare, al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio, oltre alla chiusura delle attività economiche non essenziali e all’interruzione di ogni attività didattica, sono state emanate delle regole che incidono direttamente sulla libertà personale delle persone fisiche. Queste le previsioni:
«a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati».
Al di là degli inevitabili dubbi interpretativi – per la cui soluzione si rimanda al seguente link sul sito del Governo: http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa – le norme in esame inducono a qualche riflessione per quanto riguarda le conseguenze che potrebbero derivare, sotto il profilo penale, in caso di violazione.
La prima è che chi si sposta senza che ricorra una delle tre ragioni previste tassativamente dal DPCM commette il reato di cui all’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), che prevede la pena dell’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro. Importante evidenziare, tuttavia, che il citato art. 650 c.p. si applica «salvo che il fatto non costituisca più grave reato», circostanza che si potrebbe verificare qualora una persona, consapevole di avere contratto il virus, si sposta dal proprio domicilio e contagia – volontariamente o involontariamente – altre persone. In questo caso si potrebbero configurare, a seconda delle conseguenze, i reati di lesioni o omicidio (volontario o colposo).
Più dibattuta la possibilità che, in presenza del medesimo presupposto – ossia lo spostamento nella consapevolezza di aver contratto la malattia – si possa configurare il reato di epidemia.
La seconda riflessione riguarda il contenuto dell’autodichiarazione di cui deve essere munito il soggetto che si sposta dal proprio domicilio. In caso di falsità delle informazioni, secondo alcuni, si potrebbe configurare il reato di cui all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), punito con la reclusione fino a due anni. A riguardo, però, va segnalato come i vertici della Procura di Genova, preoccupati per il
rischio di ingolfamento degli uffici giudiziari, abbiano già escluso la possibilità di contestare tale reato
per «l’impossibilità di qualificare come “attestazione” penalmente valutabile la dichiarazione stessa che non può ritenersi finalizzata a provare la verità dei fatti esposti». Allo stesso modo i magistrati, concordemente all’opinione manifestata dalla dottrina, hanno ritenuto non sia configurabile neppure il reato di cui all’art. art. 495 c.p., (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali), benché sia indicato nel modello di autocertificazione predisposto dal Ministero dell’Interno.
Per quanto ovvio, si evidenzia che qualsiasi reato sia contestato, le sanzioni previste non possono essere decise, né determinate, né applicate direttamente dalle forze dell’ordine che controllano le strade in questi giorni (dall’inizio dell’entrata in vigore delle misure restrittive i controlli hanno riguardato oltre un milione di persone con un totale di oltre 43 mila denunce): in caso di contestazione i pubblici ufficiali dovranno trasmettere alla Procura della Repubblica la notizia di reato, con conseguente iscrizione di un procedimento a carico del presunto responsabile. La sanzione sarà poi determinata da un giudice al termine di un processo, insieme alla eventuale condanna.
Suscitano meno dubbi, invece, le conseguenze per le attività economiche: la violazione delle disposizioni può implicare la sanzione amministrativa della chiusura dell’attività stessa per un periodo da 5 a 30 giorni. Questa sanzione potrà essere applicata dal Prefetto in base ad una procedura amministrativa accelerata prevista nei casi di urgenza. Tale provvedimento potrà poi essere impugnato avanti al Tribunale ordinario.