I provvedimenti emanati dal Governo e dalle diverse Autorità locali volti al contenimento della diffusione del virus comportano la necessità per gli enti di comprendere, in breve tempo ed in un contesto in continua evoluzione, come operare in concreto.
La normativa di riferimento è il d.lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) che, declinando quanto previsto in termini generali dall’art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure idonee a prevenire rischi per la salute dei lavoratori.
Nel contesto emergenziale dovuto al diffondersi del virus Covid-19, il datore di lavoro (nell’ambito societario da individuarsi nell’organo amministrativo o del diverso soggetto individuato come datore di lavoro), affiancato dal supporto specialistico di alcune figure tra cui il Rappresentante della Sicurezza per il Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (istituito ai sensi dell’art. 31 e ss. d.lgs. 81/2008) ed il Medico Competente (nominato ai sensi dell’art. 38 e ss. d.lgs. 81/2008), deve tempestivamente valutare ai sensi della legge i profili di rischio ed adottare le conseguenti misure di prevenzione per tutelare i propri dipendenti.
Si evidenzia a tal proposito, e a titolo meramente esemplificativo, la necessità di garantire il rispetto della misura igienico-sanitaria del mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, il datore di lavoro, che come è noto è tenuto a redigere e sottoscrivere un Documento di Valutazione del Rischio (DVR) per ogni unità produttiva, dovrà aggiornare tale documento inserendo la valutazione del rischio biologico relativo alla pandemia di Coronavirus e i presidi previsti per contenere tale rischio.
Nel caso fossero riscontrate delle criticità, e qualora ne sussistano i presupposti, non è possibile escludere che il datore di lavoro – nonostante il contesto eccezionale di emergenza sanitaria – possa essere chiamato a rispondere delle valutazioni fatte e delle decisioni prese rischiando così di incorrere in responsabilità civili e penali.
Con particolare riferimento al piano penale, per i datori di lavoro che non adottano gli opportuni piani di intervento (o che non aggiornano il Documento di Valutazione dei Rischi) potrebbero configurarsi, nei casi più gravi ovvero nel caso in cui il contagio si sia diffuso nell’ambiente di lavoro con conseguenze rilevanti sotto il profilo sanitario per i lavoratori colpiti, profili di responsabilità ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fino alla possibilità dell’omicidio colposo in caso di decesso del lavoratore).
Inoltre, è bene evidenziare come tali fattispecie costituiscano reati presupposto ai sensi dell’art. 25 septies d.lgs. 231/01: potrebbe dunque configurarsi una responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui sia dimostrato un vantaggio economico o, comunque, un minor costo per gli stessi, quali, a mero titolo esemplificativo: un risparmio sull’acquisto dei dispositivi di protezione o la decisione di mantenere aperta la propria attività senza adottare le misure di protezione adeguate per i propri dipendenti. A tal proposito, la disposizione normativa di riferimento è l’art. 30 del d.lgs. 81/2008 che disciplina il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti.
In tal senso, molto importante risulta il ruolo svolto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dall’Organismo di Vigilanza. In particolare, il primo dovrà occuparsi di effettuare la nuova valutazione dei rischi rinnovando ed integrando il Documento di Valutazione dei Rischi considerando tra i rischi potenziali anche quello
biologico da Coronavirus; al secondo spetterà il compito di effettuare concreti controlli sulla conformità delle misure di sicurezza alle previsioni normative e sulla loro effettiva applicazione. Sarebbe inoltre opportuno che l’Organismo di Vigilanza informasse il Consiglio di Amministrazione degli esiti delle verifiche effettuate attraverso un rapporto scritto.
Infine, alla luce della disposizione di cui all’art. 1 lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, efficace dall’8 marzo 2020 al 3 aprile 2020 (poi seguito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che ha esteso le misure restrittive a tutto il territorio nazionale), si ricorda che tra le ragioni idonee a giustificare gli spostamenti delle persone fisiche vi sono le «comprovate esigenze lavorative», in assenza delle quali ogni persona può incorrere nella violazione dell’art. 650 c.p. Nel caso in cui lo spostamento di un lavoratore avvenga in orario lavorativo su richiesta del datore di lavoro ma non sia motivato da «comprovate esigenze lavorative» (a titolo di esempio: il caso in cui il datore di lavoro chieda al lavoratore di spostarsi per soddisfare una sua esigenza personale), è possibile ipotizzare la responsabilità penale del datore di lavoro per violazione dell’art. 650 c.p.