Con ordinanza n. 40380 del 2 ottobre 2019, ritenendo che la questione avrebbe potuto dare luogo a un contrasto di giurisprudenza, la III Sezione della Corte di Cassazione, aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se, in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di rinvio della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo 28 giugno 2018 G.I.E.M. srl e altri c. Italia».
Dall’informazione provvisoria, diramata all’esito dell’udienza pubblica tenutasi lo scorso 30 gennaio, si apprende che le Sezioni unite, su conclusioni conformi del Procuratore Generale, hanno dato al quesito soluzione «affermativa, fermo restando che, ove la prescrizione maturi nel corso del giudizio di primo grado, il disposto dell’art. 129 comma 1 cod. proc. pen. non consente la prosecuzione dello stesso ai fini di disporre la confisca».