Con la sentenza n. 32/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 25 comma 2, 27 comma 3, 117 Cost., e all’art. 7 Cedu, dell’art. 1, comma 6, lett. b), legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui, modificando l’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e in assenza di una disciplina transitoria, tale norma comporta l’applicazione delle preclusioni di accesso ai benefici penitenziali e alle misure alternative alla detenzione anche in relazione ai delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-quater e 321 c.p., commessi anteriormente all’entrata in vigore della medesima legge.
La decisione è il risultato di una rimeditazione del tradizionale orientamento, sinora sempre seguito dalla Cassazione e dalla stessa Corte costituzionale, secondo cui le pene devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento dell’esecuzione della pena, e non a quella in vigore al momento del fatto.
La Corte ha dichiarato che questa interpretazione è costituzionalmente illegittima con riferimento alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione successivo alla sentenza di condanna, atteso che – come si legge nella sentenza in commento – «se al momento del reato è prevista una pena che può essere scontata “fuori” dal carcere ma una legge successiva la trasforma in una pena da eseguire “dentro” il carcere, quella legge non può avere effetto retroattivo. Tra il “fuori” e il “dentro” vi è infatti una differenza radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa, perché è profondamente diversa l’incidenza della pena sulla libertà personale».
È questo il nucleo essenziale del ragionamento seguito dal Giudice delle Leggi per dichiarare illegittima l’applicazione retroattiva della legge n. 3/2019 (cosiddetta Spazzacorrotti) là dove estende alla maggior parte dei reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni alle misure alternative alla detenzione, già previste dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario per i reati di criminalità organizzata.