Il cumulo di sanzioni penali e amministrative in caso di reati di market abuse non è affatto illegittimo, ma non può eccedere, tra gli altri, il canone della proporzionalità: è questo il nucleo essenziale della sentenza, che può leggersi in allegato, con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un manager (chief investiment officier), annullando la pronuncia di condanna emessa della Corte d’Appello di Milano per il reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d.lgs. n. 59/1998), limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla misura del risarcimento del danno riconosciuto alla Consob, come parte civile.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, se è vero che non scatta il divieto di bis in idem per la duplicazione degli strumenti repressivi – uno affidato al giudice penale e uno all’autorità amministrativa competente – è altrettanto vero che «il risultato del trattamento sanzionatorio concreto non può essere frutto di una pura duplicazione di strumenti repressivi sul medesimo fatto». Perciò, ad esempio, se il procedimento avanti la Consob si è concluso – come nel caso concreto – per la mancata impugnazione della delibera, il giudice penale non può non tener conto di quanto già comminato al responsabile del reato finanziario nel procedimento amministrativo.