Con la pronuncia che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi sul profilo, essenziale ai fini
dell ’accertamento della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, dell’interesse o del vantaggio che l’ente deve trarre dalla violazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. I Giudici della IV Sezione penale, senza discostarsi da un orientamento ormai
consolidato,hanno ribadito che «in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’ interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all’ evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole
intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l’autore del rea
to abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso».
Ciò posto, nel caso di specie, la sentenza di condanna emessa nei confronti dell’ente è stata annullata, con rinvio al Giudice d’Appello, sul presupposto in base al quale,non rispondendo la violazione antiinfortunistica da cui è derivato l’infortunio del lavoratore ad una prassi consolidata e, come tale, conosciuta o conoscibile da parte degli organi apicali dell’azienda, «non può sostenersi che tale inosservanza risponda perseguimento di un interesse o vantaggio in capo all’impresa»