In data 4 dicembre 2019 sono state depositate le motivazioni della sentenza n. 253 del 2019 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 4-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, derivante dal contrasto con i principi di ragionevolezza e di rieducazione della penale (articoli 3 e 27 della Costituzione).

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata, con ordinanza del 20 dicembre 2018, dalla Corte di Cassazione e, con ordinanza del 28 maggio 2019, dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia.

In particolare, la Consulta ha stabilito l’incostituzionalità della disposizione normativa laddove non prevede che il giudice possa concedere ai detenuti permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata.

La Corte Costituzionale ha accompagnato la sentenza con un comunicato stampa in cui ha ribadito come «Il detenuto per un reato di associazione mafiosa e/o di contesto mafioso può essere “premiato” se collabora con la giustizia ma non può essere “punito” ulteriormente – negandogli benefici riconosciuti a tutti – se non collabora. In questo caso, la presunzione di pericolosità resta ma non in modo assoluto perché può essere superata se il magistrato di sorveglianza ha acquisito elementi tali da escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con l’associazione criminale o che vi sia il pericolo del ripristino di questi rapporti. Pertanto, non basta un regolare comportamento carcerario (la cosiddetta “buona condotta”) o la mera partecipazione al percorso rieducativo. E tantomeno una semplice dichiarazione di dissociazione. La presunzione di pericolosità – non più assoluta ma relativa – può essere vinta soltanto qualora vi siano elementi capaci di dimostrare il venir meno del vincolo imposto dal sodalizio criminale».