Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la modifica dell’art. 159 c.p. prevista dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (cd. “spazzacorrotti”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019.
Alla luce della riforma, che ha sostituito il secondo comma dell’art. 159 c.p. e abrogato il terzo ed il quarto comma del medesimo articolo oltre al primo comma dell’art. 160 c.p., il corso della prescrizione è bloccato dopo la sentenza di primo grado (sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione) o dopo il decreto penale di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o di irrevocabilità del decreto penale di condanna.
In altre parole, la modifica legislativa – che si applica ai fatti commessi a partire dal 1° gennaio 2020 – anticipa il termine finale del decorso della prescrizione, il cd. dies ad quem, al momento in cui la sentenza di primo grado diventa esecutiva ovvero il decreto di condanna diviene irrevocabile.
Allo stesso tempo, la riforma mantiene inalterata la pregressa disciplina della prescrizione fino alla sentenza di primo grado.
Da ultimo, è utile evidenziare come la Legge cd. “spazzacorrotti” abbia reintrodotto all’art. 158, co. 1 c.p. la regola, che era stata soppressa dalla legge ex Cirielli nel 2005, per cui il termine di prescrizione in relazione al reato continuato decorre dal momento in cui è cessata la continuazione e non più dal momento in cui è stato commesso ciascuno dei reati avvinti dalla continuazione.