Con sentenza n. 1432 del 15 gennaio 2020, la Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio per l’ente, in quanto atto di contestazione dell’illecito, «interrompe per il solo fatto della emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio».
La suprema Corte ha accolto il ricorso del pubblico ministero e annullato senza rinvio la sentenza con cui la Corte d’Appello aveva deciso di non doversi procedere nei confronti di una società, per avvenuta prescrizione degli illeciti amministrativi ad essa addebitati.
La Procura generale aveva sottolineato che la sentenza del G.u.p. era passata in giudicato per la società e che, conseguentemente, la dichiarazione di prescrizione nei confronti di questa era errata. In particolare, l’illecito contestato alla persona giuridica risultava accertato il 22 gennaio 2013 mentre il 9 giugno 2015 era stato notificato alla stessa il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, comportando l’interruzione della prescrizione quinquennale. Ne derivava che la prescrizione non era ancora maturata alla data della sentenza di appello.