Con sentenza n. 1420 del 15 gennaio 2020, la Terza sezione penale ha accolto il ricorso presentato dal pubblico ministero stabilendo l’impossibilità di applicare all’ente la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p.

La suprema Corte, in particolare, ha evidenziato come tale causa di esclusione sia «espressamente ed univocamente riferita alla realizzazione di un reato», mentre la punibilità della persona giuridica per responsabilità amministrativa trova nella realizzazione di un reato solo il proprio presupposto storico ed è volta a sanzionare la colpa di organizzazione dell’ente.

In altre parole, la responsabilità dell’impresa ha natura autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che commette il reato presupposto. Ne deriva che la “colpa” dell’ente nel cui interesse l’illecito è stato commesso va autonomamente accertata «anche nel caso in cui l’autore del reato non sia stato identificato, non sia imputabile o anche quando il reato sia estinto per una causa diversa dall’amnistia».