Lo scorso 24 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito, con emendamenti, il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 126, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (c.d. Decreto Fiscale).
Accanto a un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per le fattispecie di diritto penale tributario e alla introduzione di una nuova fattispecie di confisca “allargata” (art. 12 ter d.lgs. n. 74/2000), la principale novità introdotta dalla legge in commento è costituita, senza dubbio, dall’inserimento di alcuni reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000 nel catalogo dei reati presupposto la responsabilità amministrativa degli enti.
A tale ultimo proposito è stato infatti inserito nel corpo del d. lgs 231/2001 il nuovo art. 25 – quinquiesdecies che, rubricato “reati tributari”, estende la responsabilità da reato degli enti alle seguenti fattispecie:
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74/2000),
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. n. 74/2000),
- emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. n. 74/2000),
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000),
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000).
In relazione alla commissione di uno di tali delitti è prevista la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (per i reati di cui all’art. 2, comma 1, all’art. 3, all’art. 8, comma 1), ovvero la sanzione fino a quattrocento quote (per le ipotesi attenuate di cui all’art. 2, comma 2-bis e all’art. 8, comma 2-bis, nonché per il reato di cui all’art. 10 e per i reati di cui all’art. 11). Se, in seguito alla commissione di uno di tali reati, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo e si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), d (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi) ed e (il divieto di pubblicizzare beni o servizi).
Dall’ introduzione dell’art. 25-quinquiesdecies discende evidentemente l’esigenza di modificare i modelli organizzativi, adattandoli in funzione della prevenzione del rischio di tale tipologia di reati.