Con la sentenza n. 48029 del 26 novembre 2019, richiamando un orientamento già espresso, tra le altre, nelle sentenze n. 38684/2018, n. 10800/2018 e nella recente sentenza n. 41133/2019, la III Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, il pagamento del debito tributario, da effettuarsi prima dell’apertura del dibattimento, rappresenta in via radicale e pregiudiziale, una causa di non punibilità dei reati previsti dagli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del d.lgs. n. 74/2000 (ossia, omesso versamento di ritenute, omesso versamento di Iva e indebita compensazione), ma anche dei reati di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto (ossia, rispettivamente, infedele dichiarazione e omessa dichiarazione).
Ciò posto, per la Suprema Corte «lo stesso [pagamento del debito tributario] non può logicamente, allo stesso tempo, per queste stesse ipotesi, fungere anche da presupposto di legittimità di applicazione della pena che, fisiologicamente, non potrebbe certo riguardare reati non punibili».
Ne consegue che, per tutti questi reati tributari, è possibile accedere al rito premiale alternativo anche senza aver estinto il debito tributario.
È alquanto singolare, tuttavia, che la decisione della Corte giunge a brevissima distanza – meno di una settimana – dal deposito della sentenza n. 47287/2019, con cui proprio la Terza sezione penale di Cassazione aveva affermato che, per i reati di omessa o infedele dichiarazione (artt. 4 e 5 d. lgs n. 74/2000), «il rito speciale previsto dall’art. 444 e ss. c.p.p., è ammissibile solo quando vi sia stato l’integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, pur se dopo la formale conoscenza, da parte dell’autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali».
In definitiva, la Cassazione sembra giungere a conclusioni diametralmente opposte sulla medesima questione sulla quale, pertanto, sembrerebbe auspicabile un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite penali.