Con la sentenza che può leggersi in allegato la Suprema Corte si è pronunciata in ordine alla possibilità di disporre la confisca per equivalente (anche) quando sia stata dichiarata l’estinzione del reato di evasione fiscale a seguito di esito positivo della messa alla prova.
Secondo i giudici di legittimità, «la confisca per equivalente di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis, per espressa previsione normativa, può essere disposta soltanto con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, tenuto conto della sua natura tipicamente sanzionatoria penale. La medesima misura ablatoria», – prosegue la Corte – «non costituisce una sanzione amministrativa accessoria e, a differenza di questa, non può essere disposta con la sentenza ex art. 464-septies c.p.p. e art. 168-ter c.p., con la quale è dichiarato estinto il reato per l’esito positivo della prova, salva l’applicabilità, per l’appunto, delle sole sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge».
In definitiva – ha concluso la Corte – la declaratoria estintiva non può essere equiparata alla pronuncia di una sentenza di condanna, in quanto prescinde dall’accertamento della penale responsabilità: ciò che ne consegue, sul piano sanzionatorio, è l’impossibilità di disporre la confisca per equivalente nei casi in cui il reato sia dichiarato estinto in conseguenza dell’esito positivo della messa alla prova.