E’ in vigore dal 10 novembre il d.lgs. 4 ottobre 2019 n. 125 con il quale è stata recepita, nell’ordinamento interno, la cosiddetta V Direttiva antiriciclaggio (n. 2018/843 Ue), relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio.
I ritocchi di maggiore rilievo investono il d.lgs. n. 231/2007, modificato, in primo luogo, per quel che concerne il relativo ambito di applicazione.
Viene infatti ampliata la platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, nel cui ambito sono ora ricompresi, tra l’altro:
- le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo);
- i soggetti che commerciano in cose antiche e opere d’arte o che agiscono da intermediari in questo ambito;
- i prestatori di servizi di portafoglio digitale;
- gli agenti in affari anche quando agiscano in qualità di intermediari della locazione di un immobile con canone mensile pari o superiore ai 10 mila euro.
Tra le altre novità, si segnala l’introduzione di misure di adeguata verifica rafforzata per gli intermediari bancari o finanziari in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Ulteriori modifiche riguardano i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche. Si prevede così, espressamente, che nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, vengano cumulativamente individuati, come titolari effettivi: i) i fondatori, ove in vita; ii) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; iii) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
In via residuale, è sancito anche che, nelle ipotesi in cui l’applicazione dei criteri di cui alla normativa non consenta comunque di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo «coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica».
Per finire, le ulteriori novità si sostanziano: i) nella previsione del divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi; ii) in modifiche per quanto concerne le sanzioni e le relative procedure di irrogazione, per la violazione delle norme del d.lgs. n. 90/2017 e del d.lgs. n. 92/2017.