Con la sentenza che può leggersi in allegato, le Sezioni Unite hanno risposto a due quesiti: da una parte se il divieto di restituzione dei beni oggetto di confisca obbligatoria ex art. 324 comma 7 c.p.p. operasse oltre che in caso di revoca del sequestro preventivo anche in ipotesi di annullamento del decreto di sequestro probatorio, dall’altra se il divieto potesse riguardare, oltre alle cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240 comma 2 c.p., anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali.
Per quanto riguarda il primo quesito, le Sezioni Unite hanno stabilito che il divieto di restituzione opera anche in caso di annullamento del sequestro probatorio.
Con riferimento al secondo quesito, le Sezioni Unite hanno precisato che l’art. 324 comma 7 c.p.p. prevede una disciplina applicabile alle cose soggette alla confisca obbligatoria ex art. 240 comma 2 c.p. ma non anche alle «cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali».
Allo stesso tempo, però, i giudici della Corte hanno condiviso l’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 324 comma 7 le previsioni speciali che si riferiscano «al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato», ovvero a cose intrinsecamente pericolose «perché tali cose rientrerebbero comunque nell’ambito di applicazione dell’art. 240, secondo comma cod. pen., se non fossero contemplate da leggi speciali».
Infatti, la restituzione di cose intrinsecamente pericolose è in ogni caso esclusa, al di là della fase cautelare e autonomamente dall’esito del giudizio di merito.