Il Governo, in data 3 ottobre 2019, ha approvato in via definitiva il testo del decreto legislativo denominato «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, nonché attuazione della direttiva 2018/843/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE».
Il provvedimento appena approvato persegue i seguenti obiettivi:
- l’individuazione più precisa dei soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, comprese le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro ovvero in uno Stato terzo;
- la previsione di misure volte a una cd. «adeguata verifica rafforzata» da parte degli intermediari finanziari nei confronti della clientela che opera con Paesi ad alto rischio riciclaggio o finanziamento al terrorismo;
- l’introduzione di strumenti a disposizione dell’Autorità di vigilanza per mitigare i rischi connessi a Paesi terzi, tra cui il diniego all’autorizzazione dell’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o il diniego dell’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani;
- la possibilità per la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;
- l’introduzione del divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi;
- la modifica delle sanzioni, nonché delle relative procedure di irrogazione, per la violazione delle norme dei decreti modificati.
Tra le novità previste dal decreto legislativo anche l’ampliamento della platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio e l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché la previsione di una relazione annuale che devono predisporre gli organismi di autoregolamentazione.