La predisposizione di un efficace modello di organizzazione e gestione, è condizione necessaria, ma non sufficiente perché l’ente risponda ai principi di buona organizzazione e prevenzione degli illeciti delineati nel D.Lgs. 231 del 2001: è questo, in estrema sintesi, il nucleo essenziale della sentenza che può leggersi in allegato.
I Giudici della IV Sezione penale della Corte di Cassazione si sono infatti pronunciati sul corretto significato da attribuirsi alla previsione di cui al comma V dell’art. 30 D.Lgs. 81/2008 in base alla quale i modelli di organizzazione e di gestione delle imprese, che siano certificati come conformi alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumono per ciò solo rispondenti ai dettami di cui al D.Lgs. 231/2001 e quindi risultano idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità da reato delle persone giuridiche. A tale ultimo riguardo, tuttavia, nella decisone in commento si è anche precisato che «in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento commessi in violazione della normativa antinfortunistica, l’adozione da parte della società di un modello organizzativo certificato conforme alle norme BS OHSAS 18001:2007 non è condizione sufficiente ad escludere la presenza di una colpa di organizzazione in capo all’ente collettivo, dovendosi verificare – oltre all‘idoneità in astratto del modello – anche la sua efficace attuazione, nonché la concretezza delle previsioni in esso presente ovvero l’adeguatezza delle prescrizioni cautelari previste rispetto alle specifiche condizioni e rischi presenti nella singola azienda».