Con Provvedimento 30 luglio 2019 Banca d’Italia ha emanato le nuove «Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo».

Le Disposizioni danno attuazione:

  • alle previsioni in materia di adeguata verifica della clientela del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio);
  • agli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee (ESAs) emanati il 26 giugno 2017 ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio), sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.

Il provvedimento – articolato in sei “Parti”, ciascuna costituita da autonome “Sezioni” – introduce rilevanti modifiche e significative novità per le banche e per gli altri intermediari destinatari, che dovranno adeguare le proprie prassi e procedure secondo criteri di valutazione ispirati al risk-based approach.

Tra gli elementi di novità si segnala, in particolare, che, rispetto alla precedente regolamentazione, saranno gli stessi destinatari, in base ai criteri generali indicati nelle disposizioni medesime, a dover individuare e valutare autonomamente i rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo associati alla propria clientela e, di conseguenza, modulare e definire l’intensità e l’estensione dell’adeguata verifica per singolo cliente. I destinatari, inoltre, sulla base delle risultanze di tale valutazione, dovranno altresì definire e formalizzare nell’apposito documento di policy antiriciclaggio le procedure e le misure  idonee a soddisfare il nuovo approccio basato sul rischio

Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2020.  Banca d’Italia ha tuttavia precisato che, in relazione ai clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, per i quali erano previste forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti devono essere raccolti al primo contatto utile, e comunque non oltre il 30 giugno 2020.