Con la pronuncia in allegato, la Prima sezione della Corte di Cassazione ha trattato l’importante tema dell’applicabilità della detenzione domiciliare “in deroga” ai casi di grave infermità psichica. In merito, la Corte Costituzionale ha di recente dichiarato l’illegittimità del comma 1-ter dell’art. 47-ter l. 354/1975 «nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter» (si veda la newsletter di Marzo 2019).
Nella motivazione della sentenza, i Giudici di legittimità hanno evidenziato come le patologie psichiche possano aggravarsi proprio in conseguenza della reclusione, tanto che si può determinare un’incompatibilità tra carcere e malattia mentale. Inoltre, la Suprema corte fa esplicito riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU nell’evidenziare che mantenere in condizione di detenzione una persona affetta da grave malattia psichica costituisce un trattamento inumano e degradante, poiché in grado di provocarne una sofferenza talmente grave da determinare un eccesso di pena contrario al senso di umanità ed in grado di peggiorarne le condizioni di salute.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione evidenzia che in mancanza di un intervento complessivo del legislatore, è al giudice che spetta il compito di valutare, caso per caso, la misura più adatta in modo da tutelare, da un lato, la salute psichica del condannato e, dall’altro, la tutela della collettività.
Infine, la Prima sezione ha stabilito come non rappresenti un ostacolo al regime di detenzione domiciliare «né l’entità del residuo pena, né il titolo del reato in esecuzione (tra le molte Sez. I n. 17208 del 19.2.2001, Mangino, rv 218762; Sez. I n. 8993 del 13.2.2008, Squeo, rv 238948; Sez. n. 18439 del 5.4.2013 ric. Lo Bianco, rv 255851; Sez. I n. 18938 del 26.2.2013, ric. Furnò) né la attuale sottoposizione del ricorrente al regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord. pen.». Infatti, l’unica valutazione spettante al giudice è quella in merito alla compatibilità del regime carcerario con la patologia, fisica e psichica, del soggetto ricorrente.