La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – tramite i Sostituti Procuratori dott. Paolo Filippini e dott. Giovanni Polizzi – ha chiesto al Tribunale di Milano di sollevare una questione di legittimità costituzionale in tema di non punibilità nell’ambito della cd. procedura di voluntary disclosure.

In particolare, la Procura di Milano prospettava l’illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni normative:

  • l’art. 5 quater co. 2 d.l. n. 167/90 (convertito dalla l. n. 227/90), nella parte in cui non prevede che la procedura di collaborazione volontaria sia preclusa per gli autori di reati tributari che vengano a conoscenza delle indagini a carico di chi ha riciclato le somme sottratte al fisco (o di chi ha partecipato a un’associazione a delinquere finalizzata ad assicurare la gestione del denaro proveniente da evasione fiscale). Infatti, i pubblici ministeri osservavano nella memoria con cui ponevano la questione di legittimità costituzionale come «nonostante le indagini penali siano giunte ad eseguire anche una misura cautelare nei confronti di chi ha occultato, gestito e reimpiegato le attività finanziarie e patrimoniali oggetto dell’evasione fiscale, accertando altresì l’esistenza degli stessi patrimoni esteri e dei loro titolari, poiché gli autori di tali condotte non rientrano formalmente nella dizione normativa di “concorrenti nel reato o coobbligati fiscali”, resterebbe consentito l’accesso alla Voluntary disclosure ad ai benefici conseguenti».
  • l’art. 5 quinquies co. 1 e co. 2 d.l. n. 167/90 (convertito dalla l. n. 227/90), nella parte in cui esclude la punibilità dei riciclatori nel caso in cui gli autori dei reati tributari connessi abbiano aderito – successivamente alla conoscenza delle indagini dei primi – alla Voluntary disclosure. Secondo i pubblici ministeri, tale estensione degli effetti premiali della procedura di collaborazione volontaria all’autore delle condotte di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita «stride con il principio di ragionevolezza e parità di trattamento sancito dall’art. 3 della Costituzione, atteso che […] l’autore della condotta di riciclaggio, anche se già individuato dall’A.G., potrebbe usufruire dei medesimi effetti premiali già riconosciuti al contribuente, anche senza aver posto in essere alcuna condotta riparatoria o comunque collaborativa, quindi in assenza di qualunque causa giustificatrice, ma solo in forza di quella che potrebbe essere definita come una vera e propria “osmosi” originata dall’autodenuncia presentata dall’autore dei reati fiscali».

Il Giudice dell’udienza preliminare, dopo aver ascoltato le difese degli imputati, dovrà decidere se investire o meno della questione la Corte Costituzionale.